I gladiatori erano uno schiavi? Si, No, forse, più o meno?
La risposta a questa domanda sta non solo nel diritto romano ma anche nel concetto romano di schiavo e nel suo inquadramento giuridico. A darci una prima bozza di risposta è Plinio il Vecchio nella sua Historia Naturalis, in cui, tra le altre cose, ci parla ampiamente delle condizioni di vita e di lavoro di schiavi e gladiatori, distinguendo nettamente le due categorie, ma non solo, Plinio ci dice anche quali erano gli obblighi legali dei possidenti e proprietari di schiavi e gladiatori, distinguendo le due categorie.
Senza troppi giri di parole, lo schiavo in età romana, non è una proprietà, nel senso “moderno” del termine, lo schiavo romano è infatti profondamente diverso dallo schiavo “americano”, il proprietario ha degli obblighi e doveri nei confronti dello schiavo e soprattutto, non ha l’autorità o il potere di ucciderlo, causarne la morte o mettere la sua vita in pericolo. Questi stessi doveri che il padrone aveva nei confronti dello schiavo, non sempre erano previsti per i gladiatori, la cui vita, banalmente, era messa in pericolo quotidianamente.
Lo schiavo romano secondo Plinio e Catone
La condizione dello schiavo romano era molto particolare e, a tal proposito, Guido Bonelli, in un articolo pubblicato nel 1994 sulla rivista Quaderni Urbinati di Cultura Classica, New Series, Vol. 48, No. 3 (1994), pp. 141-148 ci dice osserva che Plinio il Giovane e la schiavitù: Considerazioni e precisazioni, ci dice che per certi versi, secondo Plinio (e anche Vitruvio), in termini prettamente economici, per un padrone/proprietario terriero, era più “conveniente” avere dei lavoratori dipendenti, uomini liberi, che non degli schiavi perché se lo schiavo rimaneva ferito, menomato, mutilato o si ammalava, il proprietario aveva il dovere , forse legale, di curarlo, in pratica, per un periodo lo schiavo non poteva lavorare, ma doveva comunque essere mantenuto ed aveva diritto a cure mediche, vitto e alloggio, che legalmente non potevano essergli negate.
A tal proposito nella sua de agri cultura, Catone sostiene la necessità per il padrone di dover vendere uno schiavo malato, poiché, durante la malattia esso rappresentava una spesa non produttiva per il padrone.
Su questo tema Plinio e Catone assumono posizioni politiche divergenti, Catone sostiene la vendita dello schiavo, Plinio invece ne sostiene la tutela anche sul piano “morale” e, la sua posizione, è in una lettera che il cronista romano scrive ad un amico di nome Valerio chiedendogli di ospitare nelle proprie terre, in Gallia Nerborense, un suo liberto.
Tornando alla convenienza economica del lavoro dipendente, diversamente dallo schiavo, che, al di la delle posizioni politiche, sia Plinio che Catone, ci dicono godere di certe tutele legali, l’uomo libero che rimaneva ferito sul lavoro, poteva essere sostituito durante la “convalescenza” da un altro lavoratore libero o schiavo, senza che il proprietario della villa o del cantiere o altro, avesse alcun obbligo legale nei confronti dell’ex dipendente, ciò implicava un notevole “risparmio” in termini di denaro. Questa “convenienza” si traduce, all’atto pratico, nell’utilizzo di schiavi e uomini liberi per mansioni differenti, affidando, molto spesso, le mansioni più pericolose ad uomini liberi.
Il padrone, detto molto semplicemente, per il diritto romano, non poteva volontariamente mettere in pericolo di vita lo schiavo, né tantomeno ucciderlo, il padrone dello schiavo romano non aveva quindi autorità sulla vita e la morte dello schiavo, ed è qui che risiede l’enorme differenza tra gladiatore e schiavo.
La vita del gladiatore infatti, sebbene esso fosse uno schiavo a tutti gli effetti, il gladiatore poteva essere acquistato, venduto, affrancato, ecc, e, a differenza dello schiavo comune, poteva rischiare la propria vita. La vita del gladiatore, a quanto ne sappiamo, non era tutelata dal diritto romano come quella di uno schiavo comune, poiché per il ruolo di atleta in competizioni cruente, la sua vita e la sua sicurezza erano messe costantemente in pericolo.
Potremmo dire che lo schiavo comune, quello che lavorava nelle campagne, era “assicurato” per eventuali infortuni sul lavoro, mentre lo schiavo combattente o gladiatore, no.
Il gladiatore non era un manovalante, era invece un atleta, un attore e un combattente e la sua condizione sociale è a metà tra quella di uno schiavo e di un soldato, il cui ruolo prevedeva la possibilità di infortuni e morte.
Le uccisioni di schiavi erano “rare”
Sappiamo che l’uccisione di schiavi in epoca romana è molto rara, salvo rarissime eccezioni, quasi mai i padroni uccidevano o mettevano in pericolo di vita i propri schiavi e lo storico britannico William Smith sosteneva che, le uccisioni di schiavi in epoca romana erano rare perché uccidere uno schiavo implicava una riduzione della manodopera.
In altri termini, le uccisioni erano rare perché economicamente non convenienti, poiché l’uccisione privava di una risorsa che altrimenti poteva essere utilizzata o venduta.
Questa tesi è ancora oggi molto diffusa, tuttavia, gli fa eco, una sempre più accreditata tesi alternativa che, partendo dai sopracitati Plinio e Catone, asserisce che, molto probabilmente le uccisioni erano “rare” perché uccidere uno schiavo non era diverso dall’uccidere un uomo libero, in altri termini, l’assassinio di uno schiavo, al pari dell’assassinio di un uomo libero, era considerato comunque omicidio.
Sappiamo però che i gladiatori morivano, non in numero elevatissimo, ma comunque morivano senza che ci fossero conseguenze per i padroni.
Il discorso della convenienza economica persiste, la morte massiva di gladiatori implicava una spesa continua, eccessiva, per i padroni, e dunque, rimanendo nella teoria di Smith, morivano pochi gladiatori perché la loro morte implicava una perdita di risorse, tuttavia, prendendo in prestito il racconto che Appiano, Sallustio e Plutarco fanno delle tre guerre servili, sappiamo per certo che, anche se rara, la morte dei gladiatori in combattimento ea possibile, sappiamo inoltre che il ferimento dei gladiatori, durante i giochi, durante il combattimento o durante l’addestramento, era molto frequente e non avevano alcuna conseguenza di tipo legale per i proprietari, diversamente da quanto accadeva per gli schiavi rurali che lavoravano nelle campagne.
Questo ci porta a pensare che, sul piano giuridico gladiatore e schiavi non fossero proprio la stessa cosa, ma più probabilmente, che i gladiatori erano una tipologia “speciale” di schiavi, per i quali erano previste tutele e regole differenti e che, anche sul piano sociale, gladiatori e schiavi, fossero due entità distinte, non a caso, sempre nel racconto delle guerre servili, Plinio, Plutarco e Appiano, parlano distintamente di Gladiatori e Schiavi insorti, un distinguo importante perché se sul piano sociale, giuridico e culturale i gladiatori erano schiavi comuni, nei loro racconti i tre autori avrebbero parlato solo di schiavi insorti.
Conclusioni
Purtroppo non sappiamo esattamente in che modo Roma distinguesse gli schiavi comuni dai gladiatori, ne sappiamo se il distinguo fosse culturale o giuridico, quel che è certo è che, per Plinio, Appiano, Plutarco, Catone e Sallustio, per citare gli autori romani alla base di questo articolo, tra gladiatori e schiavi c’erano delle differenze. Banalmente potremmo dire, al di la delle condizioni fisiche e della preparazione atletica, che se è vero che tutti i gladiatori erano schiavi, non tutti gli schiavi erano o potevano essere gladiatori.
Bibliografia
E. Lo Cascio, Antologia delle fonti
G.Bonelli, Plinio il Giovane e la schiavitù: Considerazioni e precisazioni
Plinio il Giovane, Epistola V19
Catone, De agri cultura