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Il vaticano dice che il DDL Zan Viola il concordato, ma la sua richiesta viola Costituzione e diritto Internazionale

Per il vaticano il DDL ZAN viola il concordato richiedendo di conseguenza all’Italia di modificare la legge affinché si rispettino i termini del concordato del 1984. Il problema è che questa richiesta viola la costituzione italiana ed diritto internazionale, configurandosi de facto come una richiesta illegittima, ed un interferenza nella politica interna di un paese estero, cosa che, non serve lo dica, è illegittima e costituisce uno dei pochissimi “causus belli” legittimi, de facto l’Italia, di fronte a queste interferenze potrebbe decidere di dichiarare guerra al vaticano, cosa che non può fare per via dell’articolo 11 della costituzione, ma questa è un altra storia.

Torniamo al DDL Zan e al concordato e cerchiamo di capire quanto c’è di legittimo e di illegittimo nelle rivendicazioni dello stato del Vaticano.

Due parole sul concordato.

Correva l’anno 1984, il mondo assisteva allo spot diretto da Ridley Scott per la presentazione del nuovo Macintosh, e intanto, in Italia, il presidente del consiglio italiano, Bettino Craxi ed il segretario di stato del Vaticano, Agostino Casaroli, firmavano l’accordo per la variazione del concordato che regolamentava i rapporti religiosi tra Italia e chiesa cattolica.

La variazione dell’84 è una delle più grandi variazioni di quel trattato, realizzato originariamente tra l’Italia fascista e l’Impero pontificio, nel lontano 1929, dal duce Benito Mussolini e il cardinale Pietro Gasparri.

Questa modifica serviva a sanare una frattura tra l’Italia repubblicana e lo stato vaticano, relativo al ruolo della religione cristiana che, secondo i patti lateranensi, doveva essere in Italia “religione di stato”, ma, la repubblica Italiana, agli articoli 3, 19 e 20, stabilisce che la repubblica non può e non deve avere una “religione di stato”.

Più precisamente l’articolo 19 dichiara che

“tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [cfr. artt.8, 20]”,

mentre l’articolo 20 dichiara che

“il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività [cfr. artt. 8, 19]”.

Il vaticano chiede di modificare la legge Zan per rispettare il concordato. Può farlo?

Di recente, lo stato Vaticano, ha puntato il dito contro il DDL Zan, asserendo che questi violasse il concordato, chiedendo, pertanto, di modificare la legge.

C’è però un problema in questa richiesta, in realtà più di uno.

Il primo problema è di carattere giuridico, si tratta di un interferenza straniera nella produzione normativa di un paese, questo, per il diritto internazionale, è illegale e per assurdo, costituisce un “causus belli” legittimo, certo, l’Italia non dichiarerà guerra al vaticano, ci mancherebbe, anche perché l’articolo 11 della costituzione lo impedisce, ma comunque, ciò non toglie che la richiesta del vaticano sia quantomeno illegittima.

Il secondo problema, ed è quello più importante, la richiesta del vaticano si scontra direttamente con l’articolo 20 della costituzione.

Articolo che ripetiamo, stabilisce che nessuna “religione o culto” possa esercitare limitazioni legislative.

In altri termini, modificare una legge, per assecondare una religione, e, il concordato riguarda i rapporti tra l’Italia e la religione cattolica, è incostituzionale.

La richiesta del vaticano dunque, arriva come una richiesta “religiosa” e dunque priva di valore sul piano normativo, o come la richiesta di uno stato estero, e dunque illegale sul piano del diritto internazionale?

E, a proposito di diritto internazionale, l’articolo 55 dello statuto dell’ONU, massimo ente di diritto internazionale, di cui l’Italia fa parte e il vaticano ne riconosce l’autorità giuridica, pur non essendo membro, ma semplice osservatore permanente, dichiara che

“Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei diritti o dell autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:
a. un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della manodopera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale; 
b. la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa;
c. il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.”

Più semplicemente l’articolo 55 dello statuto dell’ONU dice che, in caso di tensioni tra stati, bisogna puntare ad una risoluzione facendo valere valere i “diritti dell’uomo e le libertà fondamentali”, in altri ciò significa che, se ci sono tensioni di carattere giuridico, tra due stati, quali possono essere in questo caso l’Italia e il Vaticano, la risoluzione al problema va ricercata nel rispetto delle libertà e dei diritti e, siccome il ddl zan promuove la tutela dei diritti e persegue chi viola quei diritti fondamentali, e il vaticano si oppone a questa legge, l’ONU, de facto, autorizza giuridicamente l’Italia a procedere con la produzione della legge ZAN, indipendentemente da ciò che è scritto nei concordati e, se questo dovesse essere un problema per il Vaticano, l’Italia ha, grazie allo statuto dell’ONU e alla propria costituzione, il diritto, oserei dire, il dovere, di stracciare il concordato, mettendo così fine ai finanziamenti e agli sgravi fiscali dell’Italia al Vaticano e alla chiesa cattolica.  

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