Definizione di Bambino secondo la Convenzione sui diritti dell’Infanzia

Il 20 novembre 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la “Convention on the Rights of the Child” che l’Italia ha ratificato il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176.

Ad oggi la convenzione sui diritti del bambino è il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche al mondo. Solo un paese membri dell’ONU , pur avendo firmato la convenzione, non l’ha mai ratificato, e per il momento non dirò che paese è.

L’Articolo 1 della convenzione, per ad Eyal Mizrahi che ha chiesto a Iacchetti di “definire un bambino”, fornisce proprio la definizione di bambino, o per meglio dire di “fanciullo”.

“Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”

All’articolo due invece, “gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.”

Inoltre, gli Stati parti si impegnano ad adottare “tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Qui il testo integrale della convenzione.

All’articolo 6, “Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo”

Articolo 11 “Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero.

A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti”

Articolo 16 “Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”

Articolo 22 “Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo”

Articolo 24 “Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi…. [continua]”

Articolo 30 “Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria

lingua insieme agli altri membri del suo gruppo… [continua]”

Articolo 35 “Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma… [continua]”

Articolo 38 (questo devo riportarlo integralmente “Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.”

Ho voluto riportare qui tutti gli articolo della convenzione che, nella guerra in Palestina, sono stati largamente, ripetutamente e impunemente violati dallo stato sovrano di Israele, il cui dovere, in quanto paese firmatario che ha ratificato la convenzione il 4 agosto 1991, è di proteggere non solo i cittadini israeliani, ma anche e soprattutto i bambini palestinesi vittime di Hamas tanto quanto i bambini israeliani.

All’inizio del post ho detto che la convenzione per i diritti del bambino è la convenzione per i diritti umani con il più alto numero di ratifiche al mondo, e che un solo paese non l’ha ratificata. Considerato quanto c’è scritto nella convenzione, potremmo pensare che a non ratificarla si stato un paese come la Korea del Nord, la Cina, la Russia o l’Arabia Saudita, eppure, la Korea del Nord, nonostante tutto, ha ratificato la Convenzione il 21 settembre 1990. La Cina l’ha ratificata il 2 marzo 1992, la Russia l’ha ratificata il 16 agosto 1990 e tra gli ultimi ad avervi aderito, gli Emirati Arabi Uniti che hanno ratificato la Convenzione il 3 gennaio 1997.

Gli Stati Uniti d’America invece, ad oggi, 23 settembre 2025, sono l’unico paese al mondo ad aver firmato ma non ratificato la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Autore: Antonio Coppola

Sono laureato in storia contemporanea presso Unipi. Su internet mi occupo di divulgazione, scrivo storie di storia, geopolitica, economia e tecnologia.

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